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Gestione rifiuti: peso da verificarsi a destino e peso presunto

Luci ed ombre di una normativa “soffusa”

Il legislatore obbliga il produttore del rifiuto di dotarsi di un sistema di pesatura al fine di identificare il peso esatto associato al formulario. Per le casistiche nelle quali non è possibile pesare prima del viaggio i rifiuti, è contemplata l’ipotesi di indicare un peso presunto e di barrare la casella -Peso da verificarsi a destino- presente sul formulario d’identificazione.La prassi comune è di barrare -Peso da verificarsi a destino- in ogni viaggio (anche in quelli pesati) in quanto variazioni di peso dovute alla differenza di taratura e/o grado di precisione delle bilance, o alla peculiarità di materiali soggetti a variazioni di peso naturale, sono casistiche molto comuni.
Qualora ci fossero differenze di peso in viaggi nei quali non è stato barrato -Peso da verificarsi a destino- l’impianto sarebbe obbligato a respingere il viaggio.
Qualora ci fossero differenze in viaggi nei quali è stato barrato -Peso da verificarsi a destino- (a fronte di un vulnus legislativo e di assenza di giurisprudenza) il peso da prendere in considerazione è quello dell’impianto finale che indicherà sul formulario.
 
Nel panorama legislativo odierno (compresa la giurisprudenza) non esiste una norma che indichi i parametri sui quali sanzionare la condotta di indicazione nel FIR di un peso presunto divergente da quello poi riscontrato a destinazione, né i criteri secondo i quali oltre una certa percentuale la differenza di peso diventa un’anomalia, né, tanto meno, l’obbligo di effettuare una segnalazione agli organi di controllo. In una situazione di incertezza normativa, gli organi di controllo procedono caso per caso per identificare eventuali illeciti e malafede.