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Obbligo di nomina del Preposto

La Legge 215 del 2021 ha introdotto l’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di "individuare il preposto per le attività di vigilanza di cui all’articolo 19" (art.18 c.1 lett.b-bis D.Lgs.81/08).

L’obbligo di individuazione formale (nomina) del Preposto sembra confermato anche da una recente indicazione della Commissione Parlamentare del 20 aprile 2022 in relazione all’applicazione dell’art.299 sui ruoli di fatto:
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Innanzitutto, si configura certamente come un nuovo obbligo quello stabilito dal comma 1, lettera b-bis art. 18 del Decreto Legislativo 81/08 modificato dalla legge di riforma. Secondo tale nuovo comma, il datore di lavoro o i dirigenti sono tenuti, tra l’altro, ad “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione dell’attività di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività” (art. 18 comma 1, lett. b-bis). Tale nuovo obbligo si configura anche come reato contravvenzionale a carico del datore di lavoro e del dirigente, previsto e punito, dal novellato art. 55 del Decreto Legislativo 81/08, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

L’obbligo penalmente rilevante di individuare il preposto o i preposti si evidenzia come una novità assoluta rispetto a tutta la precedente normativa di sicurezza sul lavoro. Infatti, tutte le precedenti regolamentazioni, in materia, pur ponendo in capo al preposto obblighi di sovraintendenza e vigilanza, non prevedevano, comunque, anche l’obbligo in capo al datore di lavoro di individuare espressamente la figura o le figure dei preposti.
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Estratto daldocumento ufficiale del Senato