231: le responsabilità in azienda
Indipendenza delle responsabilità tra la società e i soggetti
NOTE: Una volta stabilito che il reato è stato commesso a vantaggio della società e da soggetti interni ad essa, anche qualora non venga individuato il soggetto che ha commesso il fatto-reato, la società è chiamata comunque a rispondere penalmente ai sensi del D.Lgs 231/2001.
Assenza di responsabilità delle società in caso di affitto di azienda
artt. 6 comma 2, e 91 D.lgs. 626/94 e artt. 23 e 57 D.Lgs 81/08
NOTE: Secondo la Sentenza n. 194162/ 2012 alla concessione di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza mediante l’affitto di un’intera azienda, non sarà applicabile né la disciplina di cui agli artt. 6, comma 2, e 91 D.Lgs. n. 626/1994, né quella degli artt. 23 e 57 D.Lgs. n. 81/2008 in quanto la condotta posta in essere con l'affitto di azienda non rientra tra le ipotesi penalmente sanzionate dal legislatore.
Esclusione della responsabilità della società e reato commesso da un suo esponente nel proprio esclusivo interesse
Mancata adozione o attuazione dei modelli organizzativi
NOTE: La sentenza in oggetto stabilisce, tra l’altro, che nel caso la società abbia tratto vantaggio dalla commissione di un reato, la mancata attuazione del modello organizzativo, rende la società passibile di sanzioni ex D.Lgs 231/2001